Estratto della normativa

Il 20 maggio 2014, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.
Il Regolamento è entrato in vigore il 9 giugno 2014 e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015. A partire da tale data, il Regolamento (CE) n. 842/2006 è abrogato.
Tuttavia, i Regolamenti (CE) n. 1494/2007, (CE) n. 1497/2007, (CE) n. 1516/2007, (CE) n. 303/2008, (CE) n. 304/2008, (CE) n. 305/2008, (CE) n. 306/2008, (CE) n. 307/2008 e (CE) n. 308/2008 restano in vigore e continuano a essere applicati salvo e fino ad abrogazione mediante atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione.
Il Regolamento (CE) n. 1493/2007 è stato abrogato dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione del 30 ottobre 2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra. Rispetto all’attuale Regolamento (CE) n. 842/2006, il Regolamento (UE) n. 517/2014, mantiene l’obiettivo di protezione dell’ambiente rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas).
In particolare, le seguenti disposizioni vengono estese a nuovi soggetti e apparecchiature e prodotti:
controllo delle perdite di F-gas (articoli 4 e 5);
obblighi di recupero di F-gas (articolo 8);
obblighi di certificazione delle persone e delle imprese (articolo 10);
controllo dell’uso di F-gas (articolo 13).

Inoltre, il Regolamento introduce:
ulteriori restrizioni relative all’immissione in commercio di determinati prodotti e apparecchiature (articolo 11 e allegato III);specifiche disposizioni in materia di apparecchiature precaricate con HFC (articolo 14);
riduzione della quantità di HFC immessa in commercio (meccanismo di assegnazione di quote di HFC - phase-down) (articoli 15, 16, 17 e 18).

Chiarimenti in merito all’attuazione all’articolo 11, paragrafo 4


Si rappresenta che l’articolo 11, paragrafo 4, prevede:
“Ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato a norma dell’articolo 10, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a norma dell’articolo 10 o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 5.
Il presente paragrafo non impedisce alle imprese non certificate che non svolgono le attività di cui alla prima frase del presente paragrafo, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra.”
In attesa dell’adeguamento del sistema di certificazione, l’articolo 11, paragrafo 4, si applicherà ai soggetti per i quali esiste già la certificazione/attestazione ai sensi del D.P.R. n. 43/2012. Pertanto, per lo svolgimento di attività per le quali non è previsto nessun obbligo di certificazione/attestazione, gli F-gas possono essere venduti liberamente.
Inoltre si specifica che, in virtù della definizione di “impresa” (articolo 2, punto 30) del Regolamento (UE) n. 517/2014: «impresa», la persona fisica o giuridica che:
a) produce, utilizza, recupera, raccoglie, ricicla, rigenera o distrugge gas fluorurati a effetto serra;
b) importa o esporta gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono tali gas;
c) immette in commercio gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas;
d) installa, fornisce assistenza, manutiene, ripara, verifica le perdite o smantella apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
e) è l’operatore di apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
f) produce, importa, esporta, immette in commercio o distrugge i gas elencati nell’allegato II;
g) immette in commercio prodotti o apparecchiature contenenti i gas elencati nell’allegato II;

”l’articolo 11(4) si applica sia alle persone che alle imprese per le quali è previsto un obbligo di certificazione/attestazione a norma dell’articolo 10. Inoltre, si specifica che tale articolo non si applica alle imprese che svolgono esclusivamente le attività di raccolta, trasporto e consegna di F-gas e che non sono soggette a certificazione.
In assenza di ulteriori specifiche sulle modalità di attuazione dell’articolo 11(4) per le imprese che vendono F-gas, queste sono tenute al rispetto della disposizione nei modi ritenuti più efficaci.
Infine, si sottolinea che le imprese che continuano a svolgere le attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008 e n. 304/2008 senza possedere il pertinente certificato violano un obbligo di legge e sono soggette alle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 26/2013.

Servizi disponibili

  • Controllo tenuta
  • Ricerca perdite
  • Regolazione e taratura
  • Ricarica climatizzatori
  • Registro apparecchiatura
  • Recupero Gas refrigerante
  • Compilazione libretto
  • Contratto di manutenzione

Norme di riferimento

  • Regolamento CE n° 303/2008
  • Regolamento CE n° 304/2008
  • Regolamento CE n° 1494/2007
  • Regolamento CE n° 1497/2007
  • Regolamento CE n° 1516/2007
  • Regolamento CE n° 517/2014
  • Regolamento CE n° 1191/2014

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